Provvedimento del Garante della Privacy del 14 novembre 2019

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By Avv. Ludovica Marano

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La statuizione del Garante della Privacy, cui si rinvia integralmente qui, sovveniva all’esito del procedimento iniziato mediante reclamo presentato in data 7 giugno 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nei confronti di Google LLC.

Invero, l’interessato chiedeva la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di diversi URL e dunque il diritto all’oblio, in quanto rinviante a un articolo del quotidiano La Repubblica del 24 settembre 2013 relativo a una indagine penale consistente nella sottrazione di una quota degli importi pagati dai clienti del bar presso cui prestava servizio quale cassiere nell’ospedale “Le Molinette” di Torino. Tale indagine si concludeva con la condanna a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa per furto aggravato.

Il reclamo

Il reclamante, in particolare, segnalava che i fatti per i quali è intervenuta la condanna in primo grado risalgono a 6 anni fa e il procedimento penale risultava ancora pendente in appello. Dunque gli stessi avessero tutti i requisiti per poter essere ritenuti cancellabili  ai sensi del diritto all’oblio. L’interessato reclamava, altresì, che, nonostante il tempo trascorso, l’articolo contestato appariva come primo risultato di ricerca collegato al proprio nome.

Tanto premesso, dunque, il reclamante lamentava una lesione della propria immagine e chiedeva il c.d. diritto all’oblio.

Dando riscontro alla richiesta di osservazioni da parte dell’Autorità, Google LLC dichiarava di non poter accogliere la richiesta oggetto del reclamo, in quanto innanzitutto il contenuto cui indirizza l’Url contestato è di natura giornalistica, di una testata di rilevanza nazionale, che riferiva di come il reclamante nel 2013 avrebbe truffato la societa’ Ristomatik srl, titolare di un bar di cui era dipendente, sottraendo dagli incassi somme pari a svariate migliaia di euro per un totale di circa centomila euro in un anno; inoltre, l’articolo specificava che, a causa della citata condotta, il reclamante veniva arrestato con l’accusa di furto aggravato e poi, secondo la ricostruzione contenuta nel reclamo, sarebbe stato condannato, con giudizio pendente in appello.

Google richiamava anche un orientamento affermato dai precedenti dello stesso Garante in merito al diritto all’oblio ed alla cancellazione delle informazioni personali da Google (provv. n. 4 del 10 gennaio 2019 e n. 8 del 17 gennaio 2019), secondo il quale le notizie recenti attinenti a una fattispecie criminosa devono ritenersi di pubblico interesse, a maggior ragione qualora la fattispecie sia ancora in fase di accertamento.

Oltretutto, a parere della società, la natura giornalistica dell’informazione e la sua diffusione da parte di un quotidiano nazionale costituivano ulteriori elementi a conferma del sussistente interesse pubblico della notizia.

Il provvedimento

L’Autorità perveniva alle proprie conclusioni, rilevando che l’articolo fosse risalente nel tempo, dunque obsoleto, e che si riferisse ad una indagine penale che definiva nel 2016 con una sentenza di condanna in primo grado alla pena di 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa, concedendo all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale, rappresentando l’unica notizia reperibile on line sulla vicenda in questione, non essendovi stato aggiornamento alcuno né quanto alla condanna in primo grado né quanto al giudizio di appello promosso dal reclamante.

Dunque, atteso che il Garante riteneva che suddetto articolo originasse un impatto negativo sull’interessato, in misura sproporzionata rispetto all’interesse collettivo all’agevole accesso alla notizia, ingiungeva a Google di deindicizzare, nel termine di venti giorni dalla ricezione dal provvedimento, l’URL indicato nell’atto di reclamo.

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