:Provvedimento del Garante della Privacy del 13 maggio 2021

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By Avv. Ludovica Marano

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Il reclamo, con il quale l’interessato chiedeva di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, e dunque il diritto all’oblio in merito ad alcuni URL collegati ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto ed in relazione alla quale è stato indagato, insieme ad altri, e sottoposto inizialmente alla misura cautelare degli arresti domiciliari successivamente revocata, veniva presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 settembre 2020. Clicca qui per il provvedimento completo.

Oggetto del reclamo

In particolare, l’interessato lamentava il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità in rete di articoli contenenti informazioni non aggiornate, riferendo del suo arresto senza tuttavia dare alcun rilievo alla successiva revoca della misura inflittagli e che, in attesa della definizione della vicenda, si è comunque dimesso dalla funzione svolta all’interno della società presso la quale prestava la propria attività nel momento in cui si sono svolti i fatti in questione.

Il reclamante asseriva, altresì, che le informazioni riportate all’interno degli articoli erano inesatte, tenuto conto del fatto che non è stato rinviato a giudizio per contraffazione di monete false, come potrebbe invece desumersi dalla lettura di essi.

La società, invitata ad offrire le proprie osservazioni, sosteneva di non poter prendere provvedimenti con riguardo ad alcuni URL, in quanto connessi ad articoli e video pubblicati in epoca recente (2017) riguardanti l’intervenuto arresto di alcune persone, tra le quali l’interessato, avvenuto in relazione a reati gravi collegati al ruolo professionale da lui svolto ed in relazione ai quali è stato avviato un procedimento penale che risulta tuttora pendente;

Google LLC aggiungeva di non aver individuato il nome del reclamante all’interno delle pagine reperibili tramite gli URL indicati e di aver pertanto adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati associati al nominativo del medesimo.

La decisione del Garante

L’Autorità si determinava a rigettare il reclamo in quanto i richiamati URL rimandavano ad articoli riguardanti la vicenda nella quale l’interessato era coinvolto, tale che non sussistesse il diritto all’oblio, ed in relazione alla quale il relativo procedimento penale risultava ancora pendente, come dal medesimo dichiarato nel corso del procedimento.

La maggior parte dei predetti articoli, nel ricostruire il ruolo avuto da ciascuna delle persone menzionate al loro interno, riferiva del coinvolgimento del reclamante con specifico riferimento alle condotte per le quali risultava ancora rinviato a giudizio e riconducendo le altre – nello specifico la detenzione e l’utilizzo di banconote false – a soggetti diversi.

Il Garante richiamava, altresì, una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza del 24 settembre 2019, causa C-136/17), con la quale affermava la necessità di adottare particolari cautele per il trattamento di dati giudiziari da parte dei motori di ricerca, stabilendo tuttavia che occorra conciliare i diritti della persona con l’interesse del pubblico ad essere informato, valutando, pertanto, tutte le circostanze del singolo caso.

Con riguardo al caso di specie, la vicenda giudiziaria risultava recente e non ancora conclusa, nonostante gli articoli oggetto di contestazione facessero riferimento ad una fase precedente del procedimento penale.

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