Motori di ricerca, gli ultimi provvedimenti del Garante della Privacy

Motori di ricerca, gli ultimi provvedimenti del Garante della Privacy

By Dott.ssa Vincenza Scherillo

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Le controversie in materia di diritto all’oblio sono spesso risolte dal Garante della Privacy e, il più delle volte, una delle controparti è un motore di ricerca.

Gli ultimi provvedimenti dell’Autorità, invero, rilevano proprio tale dato. Appare, dunque, interessante analizzare una recentissima decisione del Garante sul tema.

Google e il diritto all’oblio

Il reclamo presentato al Garante, in data 24 maggio 2021, aveva ad oggetto la richiesta di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo del reclamante di URL collegati ad articoli giornalistici contenenti il riferimento ad una vicenda giudiziaria relativa a fatti risalenti al 2016 rispetto alla quale, a far data dalla pubblicazione degli stessi, non si sono avuti ulteriori sviluppi.

In particolare, il soggetto lamentava il danno alla propria reputazione personale e professionale, causato dalla diffusione e dalla reperibilità di articoli risalenti e non aggiornati. Di tal che non sussisteva, a parere dello stesso, un interesse pubblico all’informazione e alla conoscenza di tali notizie. Ancora, il reclamante rilevava che era stata riportata integralmente non solo la sentenza della Corte di Cassazione, ma anche il ricorso dallo stesso presentato. Fatto vietato dall’art. 114 c.p.p.

Nonostante la richiesta da parte dell’Autorità di aderire alla richiesta del reclamante, Google si rifiutava, adducendo a proprio favore della rilevanza della notizia, atteso che si trattava di un’indagine per i gravi reati e trattandosi di un imprenditore veniva sottolineato l’interesse pubblico.

Tuttavia, l’interessato ribadiva le proprie richieste.

Il provvedimento

L’Autorità rilevava che le informazioni contenute negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione riguardavano una vicenda giudiziaria ancora in svolgimento. Ancora, il Garante sottolineava che “con riferimento alla contestata pubblicazione di alcuni atti giudiziari in calce ad uno degli articoli oggetto di reclamo, l’art. 114 c.p.p. vieta la pubblicazione dei soli atti coperti dal segreto i quali, secondo quanto previsto dall’art. 329 c.p.p., coincidono con gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, escludendo pertanto dal divieto documenti di tipo diverso (cfr. sentenze Corte di Cass. sez. I penale n. 21290 del 04/05/2017 e n. 41640 del 01/10/2019)”.

Tutto ciò premesso, il Garante si determinare nel ritenere la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia e che, dunque, il reclamo fosse infondato.

Conclusioni

Ciò che si evince dagli ultimi provvedimenti del Garante in materia di privacy, soprattutto quando controparte è un motore di ricerca, è il bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto all’informazione. La prevalenza del secondo sussiste solo laddove vi è un interesse pubblico preminente.

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