Diritto All’Oblio: Linee guida Working Party

Diritto All’Oblio: Linee guida Working Party

By Avv. Ludovica Marano

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A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa nel giudizio Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (causa C−131/12), l’Article 29 Data Protection Working Party (organo consultivo indipendente istituito in conformità all’articolo 29 della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali) pubblicava, in data 26 novembre 2014, delle Linee Guida, volte ad implementare la pronuncia summenzionata.

La statuizione della Corte di Giustizia ha previso l’obbligo per i motori di ricerca di deindicizzare i link relativi a notizie lesive di soggetti, i quali intendano vantare il proprio diritto all’oblio, la pretesa, cioè, a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l’interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona. La pronuncia prosegue nel prevedere che qualora il motore di ricerca non accolga la richiesta, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità nazionale per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria. Siffata pronuncia ha poi dato il via anche alla positivizzazione del diritto all’oblio attraverso il GDPR, con l‘art. 17. Proprio tramite questo articolo è oggi possibile chiedere la rimozione, nei casi previsti dalla legge, di informazioni e notizie per beneficiare del diritto all’oblio.

Contenuto delle Linee Guida

Come si è già avuto modo di chiarire, le Linee Guida vengono elaborate al fine di offrire maggiori chiarimenti alla sentenza di cui si è detto e alle modalità con le quali le autorità nazionali sulla protezione dei dati personali, riunite nel Working Party, intendano intervenire.

Il primo aspetto su cui le Linee Guida intervengono riguarda l’oggetto della rimozione. Invero, la pronuncia del 2014 asseriva i risultati di ricerca aventi ad oggetto il nome di un soggetto. Pertanto, stando a quanto deciso, l’eliminazione dell’informazione non sarà integrale, ma la notizia sarà accessibile sul web impiegando altri termini di ricerca o attraverso un accesso diretto alla fonte originale dell’informazione. Si precisa, altresì, che per meglio tutelare gli interessi degli utenti, la deindicizzazione deve essere messa in atto su tutti i domini rilevanti e non solo nell’ambito territoriale europeo.

Atteso che i motori di ricerca interni alle pagine web raccolgono solo le informazioni contenute su specifiche pagine web e non creano profili completi degli interessati, si esclude che possa essere richiesta la rimozione anche ai predetti in quanto i relativi risultati non possono pregiudicare in modo rilevante gli utenti. Tuttavia, sebbene la sentenza faccia riferimento solo ai motori di ricerca, non si esclude che quanto stabilito possa valere anche rispetto ad altri operatori.

Ancora, chiariscono le Linee Guida che i motori di ricerca non sono tenuti ad informare i gestori dei siti in merito alle richieste di deindicizzazione ricevute dagli interessati.

Modalità di richiesta di deindicizzazione

La richiesta di deindicizzazione per beneficiare del diritto all’oblio ed eliminare contenuti pregiudizievoli dal web, stando a quanto hanno esplicato le Linee Guida, può avvenire con qualunque mezzo. Qualora il motore di ricerca respinga una richiesta di deindicizzazione, lo stesso dovrà fornire all’interessato una sufficiente spiegazione delle ragioni del rifiuto e informare il medesimo in merito alla possibilità di rivolgersi all’autorità nazionale o agli organi giurisdizionali.

Ancora, gli interessati non sono tenuti a contattare il gestore del sito per esercitare i diritti vantati nei confronti del motore di ricerca.

Viene specificato che una delle valutazioni che andrà fatta dalla singola autorità nazionale, relativamente alle istanze presentate dagli utenti, sarà quella dell’esistenza di un evidente collegamento tra l’Unione europea e il l’interessato,

I criteri per la rimozione dei contenuti dal web

Infine, è possibile rinvenire una serie di criteri per la rimozione dei contenuti dal web che guidano le autorità nazionali nella gestione dei reclami, tra gli altri si richiamano i seguenti:

–         la natura del richiedente;

–    la minore età al momento della pubblicazione dell’informazione, che dovrebbe favorire l’accoglimento di una richiesta di deindicizzazione;

–         l’attinenza dell’informazione all’ambito professionale o personale dell’interessato;-         la possibilità che la disponibilità di un determinato risultato di ricerca arrechi pregiudizio all’interessato o metta a rischio la sicurezza dello stesso.

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