Deindicizzazione GDPR

Deindicizzazione GDPR

By Alessio

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A seguito della sentenza Costeja del 2014 e conseguentemente all’emanazione del regolamento UE/679/2016 in materia di protezione di dati personali, anche noto come GDPR, sono state introdotte nel parlare quotidiano termini come: diritto all’oblio, cyber security, revenge porn, diritto alla deindicizzazione etc. Siffatte novità hanno condotto ad un cambiamento sia sul piano normativo che su quello dei rapporti sociali. Innanzi tutto si è introdotto quale diritto fondamentale il diritto all’oblio, vale a dire il diritto di essere dimenticati o non più associati ad un determinato contenuto che si ritiene essere pregiudizievole per l’interessato. La cancellazione però non sempre viene posta in essere dai motori di ricerca come Google né tantomeno dai responsabili delle pagine sui quali vengono caricati i contenuti. Infatti alla cancellazione viene preferita la deindicizzazione, la quale consegue lo stesso effetto pratico, vale a dire quello di nascondere le informazioni correlate al proprio nominativo dai risultati del motore di ricerca, così da non renderli visibile in rete. 

Il diritto alla deindicizzazione è, come detto, strettamente connesso al diritto all’oblio, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito in ossequio ai principi previsti dal GDPR ed all’adeguamento del Codice della privacy, l’interessato può chiedere la deindicizzazione dei propri dati da Google. Il GDPR ha previsto che il diritto alla deindicizzazione possa essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre rispettando i diritti fondamentali in gioco, vale dire il diritto all’oblio del singolo interessato e l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca. Il diritto alla deindicizzazione ed alla cancellazione dei dati personali dal motore di ricerca, o più in generale dal web, può essere esercitato ogni laddove il trattamento dei dati personali sia illegittimo, non più attuale o necessario e che sia effettuato in assenza del consenso dell’interessato. 

Presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, che qui si ricorda avere effetti differenti rispetto a quelli della deindicizzazione, sono quindi utilizzabili anche al diritto a deindicizzare i propri dati personali dai risultati del motore di ricerca come Google. 

Nonostante ciò, tale diritto incontrerà comunque il limite dell’interesse pubblico alla permanenza in rete delle informazioni personali nonché dell’interesse storiografico, in tal senso dovrà sempre aversi un contemperamento delle esigenze in gioco, del singolo che in caso di prevalenza dell’interesse collettivo dovrà necessariamente soccombere.

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