Cancellare dati personali dai motori di ricerca: il ruolo del Garante

Cancellare dati personali dai motori di ricerca: il ruolo del Garante

By Dott.ssa Vincenza Scherillo

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Cancellazione dei dati e deindicizzazione. Si tratta di due attività diverse, ma entrambe volte alla tutela del diritto all’oblio. Invero, deindicizzare non vuol dire rimuovere, ma rendere non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova.

Per determinare la competenza dell’una o dell’altra operazione è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l’Autorità Garante della Privacy avrà competenza nell’attività di deindicizzazione, mentre il solo il giudice potrà stabilire quando determinati dati vanno cancellati.

La vicenda

La sentenza della prima Sezione della Corte di Cassazione arriva solo all’esito di un processo iniziato nel 2015. In particolare, un soggetto aveva richiesto a Yahoo Italia la rimozione delle informazioni personali dai risultati di ricerca. Tuttavia, il noto motore di ricerca si era opposto, sostenendo di non essere il titolare del trattamento, ma che tale qualifica fosse in capo a Yahoo Irlanda. Pertanto, l’utente proponeva reclamo al Garante.

L’Autorità si determinava in favore del reclamante, stabilendo che i dati contestati dovessero essere deindicizzati e che la copia cache dovesse essere eliminata con un provvedimento giudiziario. A tal punto, Yahoo impugnava la statuizione del Garante innanzi al Tribunale di Milano, che, però, confermava quanto concluso dall’Autorità. Infine, con sentenza n. 3952/2022, la Suprema Corte confermava che l’Autorità Garante fosse competente a provvedere ai fini della deindicizzazione di contenuti ritenuti lesivi, mentre per ottenere la cancellazione di informazioni personali fosse necessaria una sentenza.

I precedenti giurisprudenziali

In realtà, quanto statuito dalla Cassazione, aveva visto già un precedente nella sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In quel caso, il giudice aveva disposto che la decisione circa l’operazione di deindicizzazione, così come prevista dalla Direttiva 95/46/CE, fosse di competenza delle Autorità nazionali. Dunque, al contrario la cancellazione dei dati può essere decisa solo con sentenza, derivante dunque da un’autorità giudiziaria.

Il bilanciamento tra due diritti

Occorre precisare che non sempre è possibile vantare il diritto all’oblio. Invero, quest’ultimo va bilanciato con il contrapposto diritto all’informazione, laddove vi sia un interesse pubblico alla conoscenza e conservazione di determinate informazioni. Più precisamente, se si tratta di una notizia vera e corretta e che non siano oggetto di provvedimenti giurisdizionali, la stessa può essere rimossa solo per volontà del soggetto che l’ha inserita sul web, salvo che sia trascorso un certo periodo di tempo, al termine del quale, non essere più di interesse pubblico, si potrà richiedere la deindicizzazione. Invece, la notizia vera e non deindicizzata in seguito alla legittima istanza dell’interessato, può essere oggetto di deindicizzazione in seguito ad istanza dell’Autorità Garante o in seguito a provvedimento giurisdizionale. Infine, la notizia che sia dichiarata lesiva da una sentenza definitiva potrà essere sia oggetto di deindicizzazione sia cancellata dagli archivi informatici.

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