Perché escono su internet notizie di cronaca penale

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By Dott.ssa Vincenza Scherillo

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Spesso ci si trova di fronte ad articoli di giornale che raccontano vicende giudiziarie. Questo è consentito ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento UE sulla protezione dei dati (GDPR). A chiarirlo è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha sentenziato nel senso di garantire tutela al giudice che passa informazioni o atti del processo a giornalisti.

Cosa dice in merito il GDPR?

“Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali”, così recita l’articolo 55 del GDPR, escludendo dunque la competenza al controllo dell’Autorità Garante della Privacy con riferimento alle autorità giurisdizionali.

Ma perché una tale limitazione? Le ragioni di una siffatta statuizione vengono espresse dal considerando n.20 del GDPR che sancisce l’inopportunità di una siffatta competenza. Invero, stando al summenzionato considerando prevedere un controllo di tal genere potrebbe minare “l’indipendenza della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale”.

I problemi applicati dell’articolo 55 GDPR

Da alcuni tribunali è stata sollevata una questione circa la portata applicativa dell’articolo 55 GDPR. Secondo una parte della giurisprudenza, infatti,  la condotta del giudice che trasmette atti del procedimento, contenenti fatti processuali, ai giornalisti non sarebbe configurabile come funzione giurisdizionale, così come descritta dalla norma de qua.

A riguardo, si è espressa con sentenza del 24 marzo 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei seguenti termini: “il riferimento alle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali «nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» di cui all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere inteso, nel contesto di tale regolamento, come non limitato ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’ambito di cause concrete, bensì come riguardanti, più in generale, l’insieme delle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’ambito della loro attività giurisdizionale, cosicché sono escluse dalla competenza dell’autorità di controllo le operazioni di trattamento il cui controllo da parte di tale autorità potrebbe, direttamente o indirettamente, influenzare l’indipendenza dei loro membri o pesare sulle loro decisioni”.

In questi termini, dunque, il giudice europeo amplia la portata dell’articolo 55. Ciò nonostante, è sempre possibile agire in sede giurisdizionale per ricevere tutela laddove si ritenga che il giudice abbia commesso qualsivoglia illecito.

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