Cancellare Articoli di Giornale da Google

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By Alessio

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Viene introdotto nel nostro ordinamento il c.d. diritto all’oblio vale a dire quel diritto all’essere dimenticati. Che normativamente viene disciplinato, oggi, dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. I motori di ricerca lo hanno recepito attraverso la richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea . La norma stabilisce una serie di motivazioni alla presenza delle quali l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ritardo. Per fare un esempio, un soggetto può richiedere la cancellazione ad esempio del proprio nome da Google nel caso in cui i propri dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita. Sebbene si possa ottenere il diritto alla deindicizzazione dei dati personali attraverso l’invio al Team di Google di modulo di richiesta apposito, lo stesso motore di ricerca nelle FAQ, consiglia di contattare preliminarmente il Titolare della pagina che ha pubblicato quel determinato contenuto pregiudizievole all’interessato.

Accade spesso che il Titolare del contenuto che presumibilmente si ritiene pregiudizievole è una testata giornalistica; dunque colui il quale viene interpellato per la rimozione dei link pregiudizievoli o URL obsoleti, deve compiere una valutazione basata sul contemperamento di due fondamentali interessi: diritto all’oblio dell’interessato dell’individuo e diritto di cronaca ed interesse storiografico della collettività. E’ sempre possibile cancellare notizie dai risultati di ricerca su internet?

Cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza, a partire dalla Sentenza Costeja del 2014 si è espressa sul punto, una delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, in forma di ordinanza, è stata la nr. 7559 del 2020. Con questa statuizione la prima sezione Civile della Corte di Cassazione inerisce ad un effetto collaterale della deindicizzazione del link o dei dati dalle relative query di ricerca, vale a dire quello della conservazione dei dati negli archivi giornalistici. Dunque deve trovarsi anche in questo caso il giusto contemperamento tra diritto all’oblio e liceità dell’archiviazione online di articoli giornalistici per fini storici con l’esigenza di garantire che le vicende narrate siano contestualizzati rispetto ai successivi sviluppi dei corrispondenti fatti.

Il fatto storico

Nella pronuncia che qui si analizza, il ricorrente non era soddisfatto della decisione del giudice di primo grado che aveva imposto la sola deindicizzazione di un articolo relativo ad un proprio congiunto ritenuto lesivo dell’immagine, dunque pretendendo la cancellazione di quel contenuto dall’archivio storico del giornale.

La decisione della Corte

La S.C. dopo aver valutato gli elementi a sua disposizione respingeva il ricorso dichiarandosi in linea con quanto asserito dal giudice di prime cure, che escludeva la violazione del diritto all’oblio sulla base del citato contemperamento di interessi. Il Tribunale di Milano, infatti, aveva ritenuto che la deindicizzazione una soluzione che fosse in linea sia con il diritto all’oblio dell’interessato che con quello di cronaca della collettività.

La deindicizzazione ha lo stesso effetto pratico della cancellazione, in quanto gli utenti non vedranno il contenuto nelle ricerche di Google, ma per leggere quel determinato contenuto dovranno necessariamente portarsi sul sito – in questo caso – della testata giornalistica e cercare da soli l’articolo desiderato. La Corte, con l’ordinanza del 2020 ha inoltre stabilito che non è corretto individuare l’insorgere del diritto all’oblio come conseguenza automatica del decesso del soggetto interessato. Invero, allo stesso modo il mero trascorrere del tempo non comporta, da solo, il venir meno dell’interesse storiografico della vicenda di cronaca, criterio che, se opzionato comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia. Dunque la decisione di deindicizzare i dati personali dell’interessato e quella di aggiornare spontaneamente l’articolo in questione da parte Società editrice veniva ritenuto dal Giudice a quo come soluzione più che idonea a bilanciare i contrapposti interessi; da una parte infatti veniva conservato il dato pubblicato rendendolo accessibile solo tramite ricerca interna al sito web e non dalle query Google, così tutelando dall’altro il diritto all’oblio dell’interessato.

La Cassazione, dal canto suo ha ritenuto conforme la decisione del giudice di prime cure, aggiungendo peraltro che la a protezione normativa dell’archivio giornalistico sta cominciando a formare oggetto di attenta considerazione da parte del legislatore; sul punto si ricordi di quanto disposto quanto sancito nel Regolamento UE n. 2016/679 in cui sono stato inserito l’art. 9, par. 2, lett. j, finalizzato alla tutela delle attività di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Limitazioni al diritto all’oblio

Il diritto all’oblio e di cancellazione dell’interessato di link e contenuti pregiudizievoli, subisce in questo modo delle limitazioni nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati sia necessario ai sensi dell’art. 17, par. 3 lett. d)  “ai fini a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’art. 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento”.

CLICCA QUI per leggere la Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014. Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González

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