Garante della Privacy: cancellare da Google notizie di fallimento

Garante della Privacy: cancellare da Google notizie di fallimento

By Dott.ssa Vincenza Scherillo

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Ormai sempre più frequentemente gli utenti che ritengono opportuno rimuovere contenuti o notizie da Google si rivolgono al Garante della Privacy nei casi più controversi, in cui la Società si rifiuti di assecondare la richiesta del soggetto che ritenga di essere leso.

Interessante è il provvedimento dell’Autorità del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto una statuizione in merito ad una richiesta di cancellazione da Google di notizie attinenti ad una procedura di fallimento nei confronti di un imprenditore.

Il reclamo

In data 18 maggio 2021 un soggetto proponeva reclamo al Garante della Privacy, chiedendo la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli riguardanti il fallimento di una società di cui lo stesso era amministratore.

Più precisamente, il reclamante lamentava l’eventuale pregiudizio che avrebbe subito dalla diffusione di una notizia di tal genere, soprattutto in considerazione del fatto che tali notizie fossero risalenti e non aggiornate alle nuove vicende giudiziarie. Invero, nessuna condanna era mai intervenuta a suo carico. Dunque, stando a quanto dall’interessato sostenuto, non vi era alcun interesse collettivo e attuale al perdurare della notizia al pubblico dominio.

Su sollecitazione del Garante, Google asseriva di non poter accogliere la richiesta del reclamante. Invero, il noto motore di ricerca sosteneva l’interesse pubblico ricoperto dalla vicenda, atteso che il soggetto ricopriva ancora la carica di amministratore della società e non vi erano effettive evoluzioni dei fatti processuali.

Tuttavia, il reclamante rappresentava che nelle more fosse intervenuta sentenza passata in giudicato di estinzione del reato, con conseguente cessazione di qualsivoglia carico pendente a suo carico.

Le valutazioni dell’Autorità

Il Garante evidenziava l’intervenuta sentenza di non luogo a procedere e, dunque, il venir meno di tutte le accuse in capo al reclamante. Pertanto, vi era un’effettiva lesione alla reputazione del soggetto. Ne risultava, infatti, una designazione non aggiornata e non rispondenti ad uno specifico interesse del pubblico ad averne conoscenza.

Ancora, a parere dell’Autorità, “il perdurante trattamento di tali dati in associazione al nominativo dell’interessato appare dunque fuorviante ed in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento degli stessi  espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” del 26 novembre 2014 (cfr. punto 4 della Parte II) tenuto peraltro conto della particolare tutela riconosciuta dell’art. 10 del Regolamento ai dati giudiziari”.

Tutto ciò premesso, il Garante disponeva la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento.

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