Diritto all’Oblio: Quando Si Applica su Google?

Diritto all’Oblio: Quando Si Applica su Google?

By Alessio

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La sentenza del 2014 della Corte di Giustizia Europea, da qui per convenzione CGUE, inerente al caso anche meglio conosciuto come Google Spain viene riconosciuta ai gestori dei motori di ricerca in quanto trattano dati personali, la qualità di responsabili del trattamento dei dati ex art. 2 della direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’attività del motore di ricerca deve aggiungersi ma rimanere distinto da quello svolto dai singoli editori di siti web di terzi. Quando si applica e quando invece non si applica il diritto all’oblio su Google? Dopo quanti anni? Ci sono casi famosi di diritto all’oblio su Google? Per rispondere a queste domande è necessario introdurre il ruolo delle autorità competenti e degli organi consultivi dell’Unione Europea ex Working Party 29.

Il ruolo delle autorità di protezione dei dati 

La sentenza di Google Spain, sebbene ha comportato l’introduzione di nuovi elementi sul diritto all’oblio, sancendone l’importanza e la rilevanza sul piano dei diritti dell’uomo, ha posto in essere la problematica rilevante alla cancellazione di un determinato risultato di ricerca. Tale azione infatti comporta necessariamente una valutazione sistemica degli interessi in gioco: diritto all’oblio del singolo ed interesse di informazione della collettività. A questo proposito, è necessario chiarire che i reclami di cancellazione avverso un determinato URL o link pregiudizievole, presentati dagli interessati alle autorità di protezione dei dati riguardanti il rifiuto totale o parziale da parte del motore di ricerca, debbano considerarsi quali domande formali ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva. Ciò comporta che l’Autorità Garante per la protezione dei dati deve trattare siffatte domande alla stregua della legislazione nazionale analogamente alle altre domande/reclami/richieste di mediazione.

Il diritto all’oblio come diritto fondamentale

La pronuncia Costeja, o anche conosciuta come Google Spain del 13 maggio 2014 ha chiarito l’applicazione ai motori di ricerca della normativa in materia di protezione dei dati personali. Infatti, la corte ha concluso che gli utenti possono invitare un motore di ricerca, qualora vi fossero determinate condizioni, di rimuovere dall’elenco dei risultati di ricerca le query relative al loro nome che demandando a link di informazioni, i quali a loro volta si ritengono incidere sulla loro vita privata. Ad esempio, un utente di Google potrebbe essere interessato a cancellare notizie di giornale dai risultati di ricerca per il suo nome.

Laddove un motore di ricerca non accolga la richiesta del soggetto interessato, quest’ultimo può portare la vicenda all’attenzione sia delle Autorità di protezione dei dati, vale a dire il GDPR, sia dell’Autorità giudiziaria competente, in questi casi il Tribunale ordinario, al fine di chiedere di effettuare ulteriori verifiche sulla conformità a verità o meno della propria iniziale richiesta di rimozione ai sensi della normativa nazionale. La CGUE dichiara espressamente che l’interessato può “chiedere [a un motore di ricerca] che l’informazione [riguardante la sua persona] non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un […] elenco dei risultati”. Aggiungendo poi, nella sentenza Google Spain del 2014, che i diritti fondamentali “prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona”. Ciò posto il diritto all’oblio viene riconosciuto come uno dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in applicazione degli artt. 12 lett. b) e 14 lett. a) co. 1 della direttiva 95/46/CE.

La deroga espressamente prevista dalla CGUE

La Corte ha però riconosciuto l’esistenza di una deroga a questa norma generale, qualora “per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, […] l’ingerenza nei […] diritti fondamentali [dell’interessato] è giustificata dall’interesse preponderante del grande pubblico […] ad avere accesso, mediante l’inclusione [dell’informazione] nell’elenco dei risultati, all’informazione di cui trattasi”.

I criteri comuni per il trattamento dei reclami da parte delle autorità europee di protezione dei dati 

Il gruppo di lavoro che ha analizzato la sentenza della CGUE c.d. Google Spain ha affrontato una prima analisi delle denunce sinora ricevute dagli interessati, le cui richieste di cancellazione dall’elenco dei risultati sono state rifiutate dai motori di ricerca. Attraverso questo studio è stato possibile fornire alle Autorità di protezione dei dati informazioni rispetto alle quali stabilire una serie di criteri comuni che le stesse autorità di cui possono servirsi al fine di analizzare il rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati. Le autorità di protezione dei dati personali, infatti, dovranno valutare i reclami caso per caso, applicando i criteri di seguito esposti.

a. Il risultato della ricerca concerne una persona fisica? Il risultato della ricerca appare in seguito a una ricerca effettuata a partire dal nome dell’interessato?

b. L’interessato riveste un ruolo nella vita pubblica? L’interessato è una personalità? 

c. L’interessato è un minore? 

d. Esattezza dei dati

e. I dati sono pertinenti e non eccessivi? 

f. L’informazione è di natura delicata ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE? 

g. I dati sono aggiornati? I dati sono disponibili più a lungo di quanto necessario per le finalità del trattamento? 

L’elencazione dei criteri esposti per l’applicazione del diritto all’oblio deve ritenersi uno strumento di lavoro flessibile e non tassativo, che dovrà essere d’aiuto alle autorità di protezione dei dati nel processo decisionale. Deve ritenersi in ogni caso fatta salva qualsiasi disposizione di legge contro i criteri stessi, in poche parole i criteri saranno applicati conformemente alla legislazione nazionale pertinente.

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