Diritto all’oblio: la sentenza penale tra le condizioni della nuova Legge 2021

Diritto all’oblio: la sentenza penale tra le condizioni della nuova Legge 2021

By Avv. Ludovica Marano

Cancelliamo i Dati Indesiderati
contatta subito gli Avvocati
Tel. 06.39754846

Una maggiore tutela sul web per chi è dichiarato innocente da un provvedimento ottenuto a seguito di un procedimento penale: questo l’intento, tra gli altri, della c.d. Riforma Cartabia. 

La legge n. 134 del 2021 ha, infatti, disposto la cancellazione dai motori di ricerca di tutte le informazioni inerenti ai procedimenti penali instaurati a carico di persone riconosciute innocenti da una pronuncia emessa a seguito di giudizio. 

La nuova norma, che va a riscrivere l’art. 154 ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, ha l’obiettivo di salvaguardare il diritto all’oblio ed il diritto alla cancellazione delle notizie sul web di coloro i quali si trovano coinvolti in vicende giudiziarie, uscendone, tuttavia, indenni. 

Il diritto all’oblio implica il diritto ad “essere dimenticato”, ossia la possibilità di richiedere la rimozione di un’informazione presente su Internet inesatta o falsa. Ad esempio, sui motori di ricerca è possibile presentare richiesta di rimozione dei risultati di ricerca in forza del diritto all’oblio, per cancellare notizie dal web o eliminare il proprio nome da Google.

Dunque, l’interessato alla rettifica di una notizia errata o obsoleta può chiedere la rimozione di tali contenuti al sito o alla testata che l’ha pubblicata.

Novità introdotta dalla Riforma

L’emendamento introduce la c.d. attività di deindicizzazione, ovverosia gli indagati assolti, avvalendosi di una pronuncia favorevole, possono chiedere che l’informazione che li riguarda non sia più visibile in rete. Dunque, tecnicamente, non si parla di una vera e propria rimozione, bensì chi cercherà un determinato nome e cognome su Internet non troverà più notizie ricollegate ad una determinata vicenda giudiziaria.

Il nuovo articolo 154 ter

Il nuovo art. 154 ter, rubricato “Comunicazione della sentenza”, prevede che tutte le pronunce favorevoli all’indagato, i decreti di archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere e le sentenze di assoluzione,, in quanto «costituiscano titolo per l’emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete Internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati», vengano comunicati al Garante per la Privacy, affinché provveda alla protezione dei dati personali. 

In altri termini, precedentemente alla Riforma, inviando una domanda di deindicizzazione per la cancellazione delle notizie pregiudizievoli al motore di ricerca era possibile ottenere il diritto all’oblio per cancellare notizie inesatte o obsolete da Google, eliminare link dalle ricerche, e via dicendo. Tuttavia, nel caso in cui la richiesta fosse stata respinta, l’interessato avrebbe dovuto proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria competente. Si evince, che la valutazione sulla concessione del diritto fosse rimessa alla discrezionalità dell’autorità competente. 

Diversamente, oggi, atteso che al soggetto che intenda richiedere la rimozione dei propri dati dai motori di ricerca potrà avvalersi semplicemente del provvedimento di assoluzione del giudice, se ne deduce che il riconoscimento del diritto alla deindicizzazione è automatico e non più assoggettato al potere discrezionale degli organi competenti.

Presupposti per la deindicizzazione

Un decreto di archiviazione emesso dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato; una sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare, che riconosce l’infondatezza dell’accusa prima di iniziare il processo; una sentenza di assoluzione pronunciata al termine del dibattimento penale, quando risulta che il fatto non sussiste, non costituisce reato o l’imputato non lo ha commesso: questi, i presupposti validi per la richiesta di deindicizzazione dei dati personali dai motori di ricerca. Non tutte le richieste di rettifica delle informazioni, infatti, dal web possono essere evase. 

Il dato certo è che la Riforma sul diritto all’oblio , entrata in vigore il 19 ottobre 2021, nel bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto all’informazione, ha inteso maggiormente tutelare la privacy del soggetto che, ottenuta una sentenza favorevole, intenda eliminare le proprie informazioni personali da internet.

Cancelliamo i Dati Indesiderati
contatta subito gli Avvocati
Tel. 06.39754846

Studio Legale Roma
Richiedi informazioni compilando il nostro form oppure chiama

+39 06 3975 4846



    Nome (richiesto)

    Email (richiesto)

    Telefono

    Message

    Dichiaro di Aver Letto Note Legali e Autorizzo al Trattamento Dati Personali